Nei condomini con almeno 5 proprietari diversi è obbligatorio nominare un amministratore condominiale. Lo prevede l’articolo 1129 del Codice civile che indica la procedura da adottare. Innanzitutto è l’assemblea condominiale che deve nominare questa figura di riferimento per l’amministrazione dello stabile e di tutte le relative incombenze. Tuttavia se l’assemblea non arriva ad un accordo, cioè se la maggioranza non è d’accordo, allora ogni singolo condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria che provvederà alla nomina. L’amministratore così designato dura in carica un anno ma può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea condominiale. Per rivolgersi all’Autorità giudiziaria ci sono dei costi: 70 euro cui si aggiungono le spese di notifica come indica l’Aduc, l’Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori.
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L’amministratore condominiale